TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 31.
(Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità).

Art. 33.
(Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità).

      1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi.

      1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi nonché il ricorso a termini o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada.

      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.       2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70.000 a euro 800.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
      3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello       3. Identico.

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stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale.